Consiglio di stato 5873/2004


Consiglio di stato 7 settembre 2004 n. 5873
Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.
Inoltre il diritto di accesso ai documenti previsto dall'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 non è uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica amministrazione, in quanto se,ve precipuamente a soddisfare una posizione giuridicamente protetta, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; pertanto, a tal fine, deve esistere un rapporto di stramentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore).
L'art. 16 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 va interpretato nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato, con la precisazione che tale disciplina è volta alla "massimizzazione della circolazione informativa", con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del limite modale.
E' ammissibile l'istanza di accesso avente per oggetto i registri operatori relativi all'attività di medico, tenendo presente che, per esigenza di rispetto dei c.d. dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento.